skip to Main Content

Finanziamenti agrari su ammasso volontario: il ruolo dei Consorzi Agrari.

Il grande tema dei consorzi agrari si intreccia con la storia delle concessioni creditizie in agricoltura da oltre cento venti anni. Questi enti mutualistici, di origine cooperativa, furono istituiti dopo l’Unità d’Italia come soggetti economici di raccordo fra i produttori primari, il mercato e, con funzioni proto sussidiarie, lo Stato unitario. L’ambito territoriale ottimale fu individuato nella dimensione provinciale, stato di cose protrattosi, fino ai nostri giorni.

Nel 1892 a Piacenza, sulla scorta di esperienze mutualistiche locali, venne istituita la Federazione Italia Consorzi Agrari, fra le cui peculiarità spiccava la possibilità di assistere i produttori nella erogazione di credito agrario. Un tentativo organico per gestire al meglio le attività di erogazione di credito agrario soprattutto ai piccoli produttori con evidenti difficoltà ad accedere al sistema ordinario. La sede legale di Piacenza rimase attiva fino al 1932, anno dal quale la Federazione cominciò ad operare con sede in Roma.

Ogni Consorzio Agrario aderente alla Federazione operava con sconti e anticipazioni avvalendosi della garanzia prestata dal conferimento del prodotto dell’annata agraria, in particolare, come noto, cereali. Tuttavia la possibilità di iscrivere pegno era ancora limitata, essendo precondizione solo di alcuni operatori bancari di rilevanza nazionale espressamente previsti dal succedersi dei dispositivi normativi unitari del 1869, 1877 e 1888.

L’operatività tramite le forme tecniche ammesse, prevista dagli statuti consortili, dava la possibilità di concedere un prestito di fornitura con il quale, su base sostanzialmente personalistica fra erogatore e prenditore, veniva gestita una minima liquidità. Un credito che pertanto si configurava più di assistenza che di effettivo incentivo allo sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale.

Per illustrare le limitazioni alla concessione di credito vanno tenute in considerazioni anche le condizioni di conduzione. Mezzadria e colonia per le loro caratteristiche intrinseche non permettevano di disporre della proprietà sui beni, pertanto non era possibile corredare la richiesta di credito con garanzie forti.

Di fatto come riportato da più fonti il credito agrario erogato dai Consorzi fu scarsamente significativo per tutto il periodo unitario fino al secondo dopoguerra. In definitiva moltissime operazioni ma di piccola e piccolissima entità.

Dal secondo dopo guerra l’attività di concessione è sensibilmente cresciuta pur rimando ancorata a pratiche di smobilizzo e anticipo, senza incidere nella dinamiche di investimento e miglioramento fondiario.

Dopo i vari interventi normativi, fra cui le Leggi Bancaria del 1936 e Cambiaria del 1933, oltre alle disposizioni repubblicane, rimane attualmente in carico ai Consorzi la possibilità di erogare credito agrario.

In particolare con le disposizioni previste dal T.U.B. (D.Lgs 385/93) i Consorzi sono espressamente abilitati all’esercizio del credito agrario. L’articolo 153 specifica infatti come gli enti non bancari abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario possano continuare ad esercitare la funzione, sempre nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi. L’abilitazione alla concessione avviene a fronte del conferimento di prodotti agricoli al cosiddetto ammasso volontario. La copertura delle operazioni è prevista per il tramite delle cambiali agrarie.

Back To Top