Il problema agrario veramente unico e nazionale è quello del credito. C.B. Conte di Cavour…

Gli operatori del credito agrario
All’elencazione delle modalità di despecializzazione richiamate manca quella istituzionale, generata dalla ampia autonomia concessa agli istituti di credito dalla norma del 1993 a seguiti dell’applicazione del muto riconoscimento sul territorio europeo. A far data da quel periodo spariscono gli istituti di credito specializzati, ovvero le sezioni di credito speciale all’interno di grandi raggruppamenti bancari, e si afferma la libera concorrenza intersettoriale.
Gli istituti, ora privati, divengono generalisti. Offrono di conseguenza servizi finanziari a tutte le categorie economiche suddividendo la clientela con criteri socio demografici e gestionali.
In linea generale si considerano due macro tipologie di controparti: privati (a favore dei quali opera il credito al consumo[1]) e imprese. All’interno del segmento imprese giocano un ruolo determinante le dimensioni, prese in esame per fatturato.
Al criterio di fatturato si affianca naturalmente la ripartizione per forma giuridica, con individuazione di ben definiti criteri gestionali caratterizzati dalla struttura del bilancio di esercizio che ogni impresa è obbligata a redigere.
La struttura della vigilanza in capo a Banca d’Italia, attualmente in procinto di passare alla BCE (Banca Centrale Europea) per i 15 maggiori gruppi Italiani, pone le specifiche per una ulteriore classificazione in base ai criteri di Basilea 2.
Controparti private, small business e corporate occupano, anche attraverso loro ulteriori specificazioni, tutto il complesso dei possibili percettori di credito nell’ambito extra pubblico. Stati, enti locali, Banche, Assicurazioni, associazioni non riconosciute e alcune tipologie di controparti discrezionalmente individuate compongono una ulteriore categoria di percettori.
La finalità di un credito si differenzia sulla base di aspetti legati alle esigenze dei percettori. In termini del tutto provvisori possiamo individuare due finalizzazioni ben determinate: sostegno al capitale fisso e sostegno al capitale circolante.
A queste corrisponde una ripartizione temporale che si insinua nella definizione stessa di credito, richiamando per la prima categoria il credito finanziario a medio termine e per la seconda il credito di esercizio a breve termine ovvero il credito ordinario.
L’ulteriore declinazione riguarda direttamente le linee di credito erogate che si ripartiscono in linee finanziarie e linee commerciali a seconda se all’erogazione o alla messa a disposizione corrisponde un fabbisogno di liquidità non finalizzato o un fabbisogno in anticipo rispetto ad documenti contabili o merce.
Il sostegno al capitale circolante ascrivibile a una linea finanziaria si estrinseca in via elementare come una apertura di credito semplice (utilizzabile in più riprese ma non rimborsabile parzialmente) o in conto corrente (con dinamica di addebito e accredito per ripristino della linea concessa).
Per dare maggiore dettaglio è opportuno menzionare anche il concetto di credito di firma, che si affianca al credito commerciale, sul piano della garanzia. Forme tecniche di tale estrazione sono le accettazioni, le fidejussioni, gli avalli (è il caso delle cambiali ordinarie e agrarie). Strumenti che coinvolgono anche l’operatività con l’estero rispetto al paese di provenienza dell’attività.
Altrettante tipologie di apercredito possono essere classificate con l’ausilio delle garanzie: allo scoperto (o in bianco) o garantita dal percettore o da terzi. Ultima dimensione da tenere in considerazione è quella temporale, laddove di distinguono forme di apertura di credito a tempo determinato o indeterminato.
L’anticipazione riguarda invece più da vicino la gestione di liquidità inerente la presenza di un credito che giustifica lo smobilizzo. Anticipazioni possono essere concesse anche con il pegno su merci (propria).
Altre tipologie di credito di esercizio riguardano lo sconto bancario, con il quale la Banca anticipa alla controparte un credito verso terzi non ancora scaduto previa la deduzione dell’interesse.
Vi sono infine le forme di anticipo su ricevute bancarie e fatture, anch’esse regolate sul breve termine a beneficio di una controparte con anticipo in conto.
Ovviamente questo breve riepilogo non vuole descrivere nel dettaglio tutte le forme tecniche di credito a breve ma porre solo all’attenzione le modalità genericamente più praticate.
Discorso analogo per gli interventi a medio termine, finalizzati sia dal lato dell’investimento, sia da quello dell’intervento a sostegno della liquidità necessaria a sopperire alla cronica debolezza del capitale investito.
Il sostegno agli investimenti, proiettato sul medio termine, volge a finalizzazioni legate all’ampliamento del capitale fisso, sia attraverso acquisizioni che miglioramenti.
D’altra parte è possibile una finalizzazione costituita da un ricorso a capitale liquido per riequilibrare la struttura finanziaria, sempre a medio termine.
In via generale la struttura di quello che prende il nome di mutuo bancario prevede la gestione delle seguenti variabili: importo della somma concessa, condizioni applicate, durata, periodicità rate, piano di rimborso adottato e valorizzazione delle garanzie.
Per concludere, un veloce riferimento agli strumenti specifici che coinvolgono l’operatività con l’estero rispetto al paese di provenienza dell’attività. Si tratta di credito documentario ovvero credito concesso su base di un impegno da parte di una Banca corrispondente a tenere a disposizione del beneficiario una somma di denaro presso il paese di provenienza, dietro disposizione dell’ordinante nel paese di esportazione. Con il credito documentario si esaurisce la trattazione ordinaria del credito alle imprese.
Emergono poi le particolari operazioni di credito previste dal T.U.B. fra cui il credito fondiario, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario e peschereccio, i finanziamenti alle imprese assistiti da privilegi, il credito agevolato e il credito su pegno.
Il credito agrario, pur nella propria natura particolare, come previsto dall’articolo 43 del T.U.B., viene ad esternarsi nella prospettiva di classificazione proposta, cioè come una forma di credito ordinario erogato a controparti segmentate con criteri socio demografici e gestionali.
Ogni intermediario Banca opera con la propria struttura, il proprio modello di servizio e con assoluta discrezionalità nell’ambito del segmento primario, se a tale segmento ha deciso di porre attenzione.
Conseguentemente a questo stato di cose è evidente che la ripartizione fra forme e modalità di intervento di credito agrario poggi da un certo periodo in avanti sulla finalizzazione degli interventi. Scelta sempre ricondotta agli intermediari.
[1] L’articolo 121 del DLgs 385/93così recita: “Il credito al Consumo prevede la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.