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La despecializzazione del credito agrario
Il problema agrario
veramente unico e nazionale
è quello del credito.
C.B. Conte di Cavour
Con la riforma del Testo Unico Bancario del 1993 il credito agrario ha perso le prerogative funzionali di credito speciale per divenire a tutti gli effetti una forma di credito ordinario. Si contraddistingue tuttora per alcune prerogative specialistiche ma è nella disponibilità della programmazione di ogni singola banca affrontare con determinate modalità la funzione di erogazione di credito ad aziende agricole e connesse.
In tale prospettiva ogni singola banca istituisce linee di credito che operano nell’ambito delle prescrizioni dell’articolo 43, 44 e 46 del T.U.B. pur trovando espressione nella generalità delle norme e dei regolamenti del credito bancario.
Con maggior dettaglio la despecializzazione avvenuta con il T.U.B. può essere ricondotta a parametri temporali, operativi e istituzionali che si seguito vengono significati.
Non vigendo più una articolazione specifica fra credito di esercizio e credito di miglioramento la notazione di credito agrario in genere non subisce una ripartizione temporale ma le erogazioni di credito sono ricondotte ad un’unica natura. Poi declinata attraverso le linee di credito istituite dalle singole banche su base funzionale.
Ovvero tali linee sono per analogia ripartite fra breve e medio termine con un richiamo sostanziale alla fruibilità per esigenze di esercizio o di investimento ma inquadrate come tutte le forme tecniche creditizie a prescindere dalla finalizzazione specifica e dal soggetto percettore.
La base temporale non identifica più accuratamente una funzionalità specifica ma pone in evidenza un approccio gestionale. La maturità/maturity del finanziamento erogato sotto varie forme tecniche è valida ai fini della classificazione del fido. In accoglimento delle norme degli accordi di Basilea: uniforme modello regolamentare a livello di operatori del mercato bancario.
La despecializzazione temporale riporta il credito agrario nell’alveo della genericità degli approcci al mercato del capitale di debito per qualsiasi percettore di origine agricola o di attività connessa. Le stesse dinamiche riguardano gli operatori agro industriali, di prima e successive trasformazioni di un input biologico.
Un altro effetto della despecializzazione si rintraccia nella configurazione operativa del credito agrario, ovvero nelle forma tecniche di erogazione. Con il Testo Unico Bancario perde di efficacia la ripartizione formale fra credito di conduzione e credito di dotazione. Le forme di credito agrario vengono generalmente ascritte ad interventi di erogazione di somme destinate alle aziende agricole. Ovvero destinate al funzionamento e allo sviluppo di attività agricole condotte direttamente dal produttore o da società, o ancora cooperative agricole propriamente intese e riconosciute.
L’operatività dei crediti agrari così erogati si fonda su forme tecniche identificate in via generica a priori, senza tuttavia che con esse si esauriscano le possibilità di intervento in aziende agricole o agroalimentari. Come già visto nel commento all’articolo 43 nel primo capitolo viene prevista l’identificazione di cambiali agrarie e della pesca come forme tecniche riconducibili al sostegno finanziario di attività agricole e della pesca (equiparate in quanto afferenti il settore primario), altre forme tecniche non essendo esplicitamente escluse possono trovare effetto sulle aziende primarie.
Gli istituti bancari progettano interventi dedicati al settore agricolo e della pesca sulla base di opportunità commerciali, nell’alveo della valutazione del merito creditizio stante i parametri di Basilea 2, incardinate nella propria visione delle opportunità di mercato.
A differenza dell’operatività tramite istituti speciali o sezioni dedicate la ripartizione attualmente in essere, sulla base delle prescrizioni della Banca d’Italia, riguarda la separazione fra organismi commerciali, dediti alla proposizione di operazioni creditizie, e organismi deliberanti, che, sulla base dell’effettivo merito creditizio, prendono la decisione di erogare o meno le somme richieste. Logica che sottende tutti i settori di intervento, anche quelli, oltre l’agrario, destinatari di particolari attenzioni tramite istituti o modalità, ora non più operativi.
In questo contesto rimane tuttavia l’assimilazione del credito agrario, qualora erogato tramite finanziamenti garantiti da ipoteca, al credito fondiario. Istituto previsto e protetto dal T.U.B. per le sue caratteristiche di fungibilità e organizzazione.
Per assimilazione il credito fondiario fornisce la base normativa e tecnica sulla quale si strutturano le dinamiche di credito agrario finalizzato all’investimento in strutture o fondi. Erogato alle aziende agricole o pescherecce, con le rispettive attività connesse e collaterali. Le relative garanzie e le specifiche modalità di valorizzazione sono pertanto previste dalla norma.