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Credito Agrario. Definizione.
Il credito agrario è definito come una particolare operazione di credito. Si sostanzia nelle forme di intervento finanziario a favore delle aziende agricole da parte di Istituti di Credito (particolari operazioni possono essere concesse da enti cooperativi ed enti governativi) che operano all’interno della regolamentazione normativa comunitaria e nazionale.
Fra i soggetti che possono accedere a forme di finanziamento riconducibili al credito agrario rientrano, oltre che le aziende agricole e della pesca, le attività connesse alle attività agricole così come identificate dalla circolare CIRC[1] del 22 aprile 1995 e dalle istruzioni di vigilanza n. 229/1999, così come richiamate dal Testo Unico Bancario[2].
Fra queste vi sono trasformazione, commercializzazione e alcuni servizi all’agricoltura.
Vengono classificate connesse anche le attività conto terzi (lavorazioni del terreno con dotazione di macchinari interna all’azienda erogante) nonché la ricettività turistica in contesto rurale (agriturismo).
L’agroindustria, ossia l’industria di trasformazione che opera attraverso la lavorazione di un input biologico, acquisisce la possibilità di utilizzare forme di credito agrario per la consistenza implicita della propria attività.
Infine il finanziamento di caratterizzazione agraria può essere erogato anche a soggetti diversi da imprenditori agricoli, a condizione che la loro attività favorisca lo sviluppo dell’agricoltura.
Dalla preliminare definizione proposta emerge un’ambivalenza che permette una legittima interpretazione nelle sue modalità di applicazione. Da un lato istituto previsto da speciali disposizioni legislative, fra le quali il Testo Unico Bancario, che individuano un ambito oggettivo di applicazione e determinati soggetti. Dall’altro il riferimento a modalità di espressione che si sostanziano in interventi creditizi su attività che richiamano forme di conduzione economica basate prioritariamente sulla trasformazione di cicli biologici.
In senso lato il credito agrario viene esercitato da Banche al fine di soddisfare la domanda di finanziamento di soggetti economici riconducibili al settore primario, sia che siano operatori diretti, o che forniscano servizi, o ancora che si pongano in essere attività per lo sviluppo e la valorizzazione dell’agricoltura.
Il D.Lgs. 385/93 negli articoli 43, 44 e 46 prevede, come detto, un particolare inquadramento del credito agrario, al quale affianca il credito peschereccio, sulla base della permanenza di forme tecniche e modalità di intervento già patrimonio del diritto bancario fin dai testi legislativi che affondano le proprie radici nella costituzione del Regno d’Italia e negli anni della dittatura fascista.
La fattispecie dell’articolo 43 del Testo Unico Bancario prevede espressamente la concessione da parte di Banche, ovvero identifica un soggetto abilitato specifico, di finanziamenti destinati alle attività agricole, zootecniche, collaterali e connesse. Analogamente nel secondo comma identifica le stesse modalità per il credito peschereccio, sancendo una omogeneità operativa fra i due ambiti.
La definizione operata dai due commi ha valore ricognitivo sulle oggettive specifiche di applicazione in un ambito settoriale di intervento creditizio. Pertanto accedono al credito agrario le aziende agricole e zootecniche nonché quelle entità economiche connesse e collaterali al settore primario.
Analogamente anche il credito peschereccio trova giustificazione e particolare inquadramento settoriale nel comma 2. In esso si comprende anche l’acquacoltura, cioè l’allevamento di specie ittiche in mare o in vasche artificiali.
La disciplina relativa all’erogazione di credito agrario e peschereccio unificata viene ad applicarsi con forme tecniche idonee ovvero tramite utilizzo di cambiale agraria e cambiale della pesca, che sono equiparate a termini di Legge alla cambiale ordinaria.
Entrambe devono riportare lo scopo del finanziamento, le eventuali garanzie che lo assistono e il luogo dell’iniziativa economica. L’indicazione dello scopo permette di evidenziare la certezza dell’oggetto, in modo tale da riservare le cambiali, che scontano una bollatura agevolata, esclusivamente ad operazioni agrarie.
Fra le garanzie possono rientrare tutte quelle che apportano una mitigazione del rischio in capo al soggetto erogatore. Non viene specificata oltre natura e oggetto della garanzia; una forma specifica, e di conseguenza implicita nei finanziamenti agrari, viene prevista dall’articolo successivo.
In analogia alle cambiali ordinarie, alle quali l’ultimo caposaldo del comma quattro richiama l’equiparazione, è necessario identificare il luogo di emissione.
La trattazione delle cambiali agrarie e della pesca in riferimento a forme tecniche di erogazione di credito agrario, non esaurisce, di fatto, l’insieme degli strumenti finanziari per il reperimento di capitale di debito a disposizione di aziende e imprenditori agricoli.
Nulla dicendo sulla esclusività delle forme tecniche cambiarie, implicitamente l’articolo 43, consente l’utilizzo di altre forme tecniche come il finanziamento chirografario, le anticipazioni in conto corrente e il mutuo ipotecario. Forme pertanto di breve e medio termine ascrivibili al credito agrario qualora nella contrattualistica bilaterale sia riportato l’articolo 43.
[1] Delibera Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 22 aprile 1995.
[2] D. Lgs. n. 385 del 1/09/1993.